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GIURISPRUDENZA SULLA LEGGE N. 210/92

INDENNIZZO E DANNO BIOLOGICO
Pur rilevato che nell’ipotesi in cui si profili una responsabilità aquiliana della p.a., la stessa Corte costituzionale (sent. n. 118 del 1996) ha riconosciuto la risarcibilità del danno per l’intero in tutte le sue componenti; pur rilevato altresì che l’indennizzo – a differenza del risarcimento che ha la funzione di reintegrazione per equivalente – ha finalità di assistenza e solidarietà sociale nei confronti di coloro che subiscano danni in conseguenza di un’attività non illecita della p.a., sussiste tuttavia – ad opinione del rimettente – la necessità che l’indennizzo previsto dalla citata legge costituisca “serio ristoro”. Pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla stessa Corte costituzionale nella sent. 22 giugno 1990, n. 307, l’indennizzo dovrebbe essere liquidato tenendo conto di tutte le componenti del danno stesso, ivi compreso quindi anche il danno dalla salute. (Trib. Firenze, 07/07/1999 – Foro Toscano, 2000, 267, nota di Cariti).
L’art. 2 1egge n. 210 del 1992, nella parte in cui non preveda che la quantificazione dell’indennizzo per coloro che subiscano danni da emotrasfusioni sia commisurato anche al danno biologico subito, è da ritenersi in contrasto con gli artt. 2 e 38 cost. (Trib. Firenze, 07/07/1999 – Foro Toscano, 2000, 267, nota di Cariti).

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ASL e C.M.O.
La fase procedimentale che si svolge presso la Usl per conseguire la concessione dell’equo indennizzo conclude un vero e propri subprocedimento che assume una sua indubbia autonomia, e la C.M.O. costituisce organo consultivo che si pone, per la questione in esame, in rapporto funzionale con l’amministrazione della Usl. In effetti, l’art. 3, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210 pone a carico della Usl, la raccolta di tutti gli atti rilevanti ai fini istruttori, ivi compresa l’acquisizione del giudizio della C.M.O. Il suo ruolo, quindi, non può ritenersi limitato alla semplice trasmissione di documenti, ma implica anche la possibilità di mettere in mora la citata commissione medica, essendo chiaramente investita del potere di concludere la fase istruttoria. (Trib. Pescara, 26/01/2001 – P.Q.M., 2001, f. 1, 83).

DIRITTO EREDI RATEI INDENNIZZO MATURATI
In tema di indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, all’erede del soggetto danneggiato da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ad emoderivati che abbia riportato una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, spettano i ratei dell’assegno, previsto dalla predetta legge, che siano scaduti prima del decesso del relativo titolare e che non siano stati dal medesimo riscossi; tale diritto compete all’erede indipendentemente sia dal fatto che egli abbia o meno la qualità di familiare prevista dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 (che ha modificato la legge n. 210 del 1992), sia dal fatto che sussista o meno una connessione causale tra il decesso e le vaccinazioni o le patologie indicate dalla citata legge n. 210. (Cassa con rinvio, App. Torino, 16 dicembre 2004). (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/02/2009, n. 3879. Mass. Giur. It., 2009. CED Cassazione, 2009).

TERMINE DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post - trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post - trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno. (Trib. Milano, 24/12/2008. Massima redazionale, 2009).
Il principio costituzionalmente garantito della imprescrittibilità e non soggezione a decadenza del "diritto a pensione", non si estende all’ipotesi di indennizzo rapportato ad un sinistro ed una indennità integrativa speciale, cui la legge ha riferito un apparato prescrizionale e decadenziale mai oggetto di dubbi di costituzionalità. (Trib. Milano, 24/12/2008. Massima redazionale, 2009).
La norma dell’art.1, comma 2, della L. n.210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti "che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati". L’art. 6 del D.L. n. 224/1996 stabilisce che l’indennizzo in questione possa essere sostituito da un assegno complessivo liquidabile "una tantum". Nel caso di infezioni da HIV, il termine previsto dall’art. 3 della L. n. 210/1992 per la presentazione della domanda di indennizzo è di dieci anni. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 25/05/2007, n. 4822. Massima redazionale, 2007).
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3, legge 25 febbraio 1992, n. 210 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti postrasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per 11 casi delle epatiti postrasfusionali verificatisi prima delle modifiche introdotte dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno. (Trib. Trapani, 03/05/2007. Massima redazionale, 2008).
Ai fini della tempestività della domanda per l’indennizzo di cui all’art. 1 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, a favore di soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, occorre far riferimento al momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del danno e del nesso causale tra l’infermità contratta e la vaccinazione, desumibile solo dalla documentazione di cui all’art. 3 comma 2 della medesima legge, comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. (Trib. Cassino, 19/03/2007. Massima redazionale, 2007).
Ex art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992 e successive modificazioni la domanda di indennizzo per menomazione in seguito a vaccinazione obbligatoria deve essere presentata entro il termine perentorio di 3 anni dalla conoscenza del danno. A questo principio soggiace anche il caso in esame, laddove trattasi di vaccinazione obbligatoria da poliomelite, come tale esulante sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/1998 sia dalla successiva legge n. 362/1999. Inoltre, ex art. 2 della legge n. 238/1997, alla stessa disciplina in tema di decadenza dell’azione è sottoposto l’assegno una tantum, avente natura e funzioni identiche all’indennizzo che si distingue dallo stesso solo in relazione al periodo di riferimento, compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo da cui sarà sostituito. (App. Roma, Sez. lavoro, 10/07/2006. Massima redazionale, 2006).
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 distingue nettamente, ai fini della tutela indennitaria, la malattia epatica dalla evidenza del danno conseguente, posto che i termini della domanda per l’indennizzo decorrono, alla stregua dell’art. 1, primo comma, "dal momento in cui, sulla base della documentazione…l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno". Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sé il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l’assistito, dell’esistenza di un danno irreversibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva valutato equivalenti, "ex se", il termine di cronicizzazione della malattia e quello di irreversibilità della patologia). (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2006, n. 837. Mass. Giur. It., 2006. CED Cassazione, 2006).
Con riferimento all’indennizzo spettante a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 210 del 1992, la sentenza n. 118 del 1996 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2, secondo comma, e 3, settimo comma, della suddetta legge n. 210 del 1992, nella parte in cui escludono il diritto all’indennizzo per il periodo tra il manifestarsi dell’evento prima dell’entrata in vigore della legge e l’ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge - non ha innovato il termine di prescrizione del diritto, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, né tanto meno ha modificato i termini di prescrizione del diverso diritto al risarcimento del danno "ex" art. 2043 c.c., azionabile secondo le norme generali già prima del suddetto intervento legislativo.(Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, azionato nel 1995, per una vaccinazione del 1971, il cui danno era stato accertato nel 1976). (Cass. civ., Sez. lavoro, 25/05/2005, n. 10992. Mass. Giur. It., 2005. CED Cassazione, 2005).
Il momento in cui inizia a decorrere il termine perentorio entro il quale presentare la domanda amministrativa per la concessione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non decorre dal momento in cui si accerta l’insorgenza della malattia, ma dal momento in cui viene emessa dai competenti organi clinici una certificazione attestante l’esistenza di un danno, cioè l’esistenza di un nesso di causalità tra la malattia epatica e la emotrasfusione subita. (App. Campobasso, 25/05/2005. Massima redazionale, 2005).
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno. (Cass. civ., sez. lav., 08/05/2004, n. 8781 – Mass. Giur. It., 2004).
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno. (Cass. civ., sez. lav., 17/04/2004, n.7341 – Mass. Giur. It., 2004).
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, il termine per richiedere l’integrazione della somma aggiuntiva dell’indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati dalla legge n. 210 del 1992, fissato dalla legge n. 238 del 1997 (istitutiva di tale indennità integrativa) al 30 settembre 1997, deve ritenersi, della legge sul punto, avente natura ordinatoria e non perentoria. (Cass. civ., sez. lav., 09/05/2003, n. 7141 – Mass. Giur. It., 2003 – Arch. Civ., 2004, 377 – Gius, 2003, 19, 2105 – Ragiusan, 2003, 235/236, 358).
Per accertare se la domanda con cui si richiede l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210 del 1992, che il Ministero della salute deve erogare nei confronti di soggetti che hanno subito danni irreversibili a seguito di complicanze derivate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, sia o meno tempestiva occorre considerare il momento in cui il danneggiato sia venuto a conoscenza del danno, e anzi del nesso eziologico intercorrente fra il danno e la vaccinazione. Detto nesso non può essere ricavato sulla base del tempo intercorso tra la vaccinazione e i sintomi della patologia, ma dalla documentazione di cui all’art. 3 comma 2 legge n. 210 del 1992, in virtù della data in cui la vaccinazione è stata effettuata, dei dati inerenti il vaccino, delle conseguenze cliniche derivatene, della gravità delle lesioni o dell’infermità, da cui è scaturita la menomazione permanente del soggetto. (T.A.R. Toscana, sez. II, 01/08/2003, n.3132 – Massima redazionale, 2004).
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno. (Cass. civ., sez. lav., 23/04/2003, n. 6500 – Mass. Giur. It., 2003 – Arch. Civ., 2004, 279 – Gius, 2003, 18, 1995 – Ragiusan, 2003, 231/232, 325).
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda di indennizzo per le menomazioni da vaccinazioni non si applica analogicamente al caso di epatiti post-trasfusionali; infatti, le norme sulla decadenza hanno carattere eccezionale e non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti. (Cass. civ., sez. lav., 27/04/2001, n.6130 – Mass. Giur. It., 2001 – Ragiusan, 2001, f.204-5).
Il termine di decadenza previsto dall’art. 3 legge 25 febbraio 1992 n. 210 per la proposizione della domanda di indennizzo per le menomazioni da vaccinazione non si applica analogicamente al caso di epatiti post-trasfusionali. Le norme sulla decadenza, infatti, hanno carattere eccezionale e, ai sensi dell’art. 14 disp. att. sulla legge in generale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti. (Cass. civ., sez. lav., 27/04/2001, n.6130 – Rass. Dir. Farm., 2001, 925).

DIFFERENZE VACCINAZIONI TRASFUSIONI
È manifestamente infondata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, a differenza dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, non preveda il diritto del soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l’indennizzo sin dal momento dell’entrata in vigore della legge medesima, in quanto la situazione di coloro che hanno riportato lesioni e infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi derivati e la diversità dell’evento dannoso può ben giustificare la diversità dell’indennizzo accordato. (Cass. civ., Sez. lavoro, 08/02/2005, n. 2467. Guida al Diritto, 2005, 12, 62).

TRASFUSIONI PRATICATE ALL’ESTERO
I benefici accordati a quanti presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (e, in caso di morte del soggetto contagiato, ai familiari considerati a suo carico) non spettano in caso di patologie contratte a seguito di trasfusioni o somministrazioni di emoderivati effettuate all’estero (nella specie, si è escluso altresì rilievo alla circostanza che la somministrazione di sangue infetto poteva essere avvenuta in occasione di un trapianto praticato nel Lana del Tirolo, in forza di apposite convenzioni con le province di Trento e Bolzano, fondate sugli accordi di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria, peraltro successivi all’esecuzione dell’intervento chirurgico).(Cass. civ., Sez. lavoro, 17/01/2005, n. 753. Foro It., 2005, 1, 676).
I benefici accordati a quanti presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (e, in caso di morte del soggetto contagiato, ai familiari considerati a suo carico) non spettano in caso di patologie contratte a seguito di trasfusioni o somministrazioni di emoderivati effettuate all’estero (nella specie, si è escluso altresì rilievo alla circostanza che la somministrazione di sangue infetto poteva essere avvenuta in occasione di un trapianto praticato nel Lana del Tirolo, in forza di apposite convenzioni con le province di Trento e Bolzano, fondate sugli accordi di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria, peraltro successivi all’esecuzione dell’intervento chirurgico). (Cass. civ., sez. lav., 11/08/2004, n.15614 – Foro It., 2005, 1, 677).
Nel caso di epatite post-trasfusionale, il beneficio economico previsto dalla legge n. 210 del 1992 prescinde dai presupposti della responsabilità civile ed ha invece natura assistenziale, collegata alla situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute in cui si trova il beneficiario. Pertanto l’attribuzione del beneficio economico è ammessa anche nel caso di trattamenti sanitari eseguiti in strutture private od in strutture sanitarie di stati esteri in quanto la limitazione del beneficio in funzione del luogo di intervento creerebbe una violazione nella sfera di protezione della salute del cittadino. (Trib. Ravenna, 29/04/2004 – Sito Giuraemilia.it, 2004).
È illegittimo il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di indennizzo proposta dal ricorrente ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo aver contratto un’epatite a seguito di due trasfusioni postoperatorie, pur se effettuate fuori dal territorio italiano, dal momento che i benefici della citata legge possono applicarsi legittimamente nei confronti dei cittadini italiani che abbiano riportato danni a seguito di trasfusioni effettuate in Stati esteri, ove il ricorso alla struttura estera sia stato necessitato per sopperire a deficienze del Servizio Sanitario Nazionale e da questo riconosciute nel momento in cui, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha autorizzato preventivamente – come nel caso de quo – il ricorso alle prestazioni estere. Né potrebbe essere diversamente, perchè da un’opposta interpretazione deriverebbe, certamente, un vulnus agli artt. 32 e 3 Cost., ossia una violazione dei diritti fondamentali alla tutela della salute e dell’uguaglianza dei cittadini. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29/03/2002, n. 1724 – Foro Amm. TAR, 2002, 1017).
L’art. 1 legge n. 210 del 1992, nel prevedere il diritto a un indennizzo da parte dello Stato ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da Hiv a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, non richiede in alcun modo che il contagio debba avvenire all’interno di strutture sanitarie italiane, pubbliche o private. Pertanto spetta l’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 al paziente che abbia contratto una epatite Hiv presso un ospedale francese. (Trib. Genova, 12/07/2002 – Riv. Giur. Lav., 2002, II, 635).

NESSO CAUSALE - PROVA
Il soggetto leso da una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, ha diritto ad un indennizzo, da parte dello Stato, commisurato al danno effettivamente subito, sempre che si dia prova certa del nesso causale cd. Materiale. (Trib. Milano, 08/10/2007 - Massima redazionale, 2008).
In applicazione degli artt. 2 e 32 Cost., va affermato che nei casi di danno alla persona derivante da trattamenti sanitari non obbligatori, effettuati per la cura di un interesse di carattere generale, il riconoscimento del diritto all’indennizzo operato direttamente da parte del giudice di merito richiede soltanto che si accerti la presenza di questo ulteriore presupposto (non richiesto ovviamente in quelli obbligatori in base alla legge). (Trib. Ravenna, 20/12/2006 - Lavoro nella Giur., 2007, 8, 809, MAZZA).
Per ottenere l’indennizzo previsto in favore di quanti presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (o, in caso di morte del soggetto contagiato, dei familiari considerati a suo carico), occorre provare, oltre ai danni riportati (o all’evento letale) e all’effettuazione di una terapia trasfusionale, il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi sulla base di un ragionevole criterio di probabilità scientifica, il contenuto dell’onere probatorio non muta in presenza di un fatto successivo, anch’esso in termini probabilistici idoneo a determinare la patologia, il quale opera come causa sopravvenuta, si che per togliere rilievo alla prima causa deve risultare in concreto che la stessa, ancorché astrattamente idonea a provocare l’evento pregiudizievole, non lo abbia in effetti determinato. (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/01/2005, n. 753 - Foro It., 2005, 1, 676)
Ai fini del sorgere del diritto all’indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali dall’art. 1, comma terzo, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ovvero, in caso di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati nell’art. 2, comma terzo, della stessa legge 25 febbraio 1992, n. 210, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, e il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, né il nesso causale è interrotto dal verificarsi di un fatto successivo ( nel caso di specie, un trapianto), anch’esso probabilisticamente idoneo a determinare la patologia, qualora non risulti in concreto provato che la prima causa, benché astrattamente idonea a provocare l’evento pregiudizievole, non lo avesse in effetti determinato. (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/01/2005, n. 753 - Mass. Giur. It., 2005 - Ragiusan, 2005, 255/256, 295 - CED Cassazione, 2005).

RIVALUTAZIONE MONETARIA
La questione, ora sottoposta dal ricorrente alla Corte, se la rivalutazione annuale debba essere approntata sul solo indennizzo oppure anche sull’integrazione, è stata risolta nel secondo senso da questa Corte con la sent. 28 luglio 2005 n. 15894 in base ai seguenti argomenti: a) l’indennizzo dev’essere inteso “nella sua globalità” onde va rivalutato in entrambe le sue parti;…Questo collegio ritiene non persuasivi questi argomenti, ai quali crede di dover contrapporre i seguenti: a) il primo canone di interpretazione legale è quello letterale, imposto dall’art. 12 preleggi, comma 1, e la L. n. 210 del 1992, art. 2 non disciplina l’indennizzo in questione “nella sua globalità” ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte; b) l’indennità integrativa speciale serve ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria onde è ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto al rivalutazione. Le ragioni che poi hanno indotto lo stesso legislatore a bloccarla valgono anche per l’integrazione di cui si qui tratta; c) l’art. 32 Cost. garantisce la tutela della salute ma non ne impone le scelte quantitative al legislatore, salvo il principio di equità ossia di ragionevolezza degli indennizzi. (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/10/2009, n. 21703).
L’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da epatite post trasfusionale previsto dall’art. 1, legge n. 210/1992 consiste in un assegno che è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed è integrato da dall’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 e prevista per gli impiegati civili dello Stato in attività e in quiescenza. Anche tale indennità integrativa speciale è rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. (Trib. Napoli, 13/11/2008 - Lavoro nella Giur., 2009, 3, 310).
Secondo l’orientamento assunto dalla Suprema Corte l’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dall’art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso "ex lege" (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, primo comma, e dall’art. 2, secondo comma, della stessa legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959; entrambe le componenti dell’indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata. come previsto dall’art. 2, primo comma, della citata legge n. 210 del 1992. Ed in particolare osserva la Suprema Corte che "non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale -, atteso peraltro che que’st’ultima. anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento (…), non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l’indennità dì contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale (si richiama al riguardo l’art. 3 del D.L. n. 70 del 1984 - convertito dalla legge n. 219 del 1984 - che dal 1 maggio 1984 fissò in non più di due punti di variazione della misura di tali indennità; si richiama altresì il protocollo d’intesa del 31 luglio 1992, con cui il Governo e le partì sociali presero atto dell’intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari). Orbene l’indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all’art. 2 - primo comma - della legge n. 210/1999. (Trib. Novara, Sez. lavoro, 16/07/2008 - Sito NovaraIUS.it, 2008).
L’indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità, ne acquista tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all’art. 2, primo comma, della legge n. 210/1992, a partire dal 1 luglio 1997. (Trib. Milano, Sez. lavoro, 14/07/2008 - Massima redazionale, 2008).
Entrambe le componenti dell’indennizzo - di cui all’art. 2 della legge n. 210 del 1992 - sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall’art. 2, primo comma, della citata legge n. 210 del 1992 (Cass. 28 luglio 2005, n. 15894). Ed in particolare osserva la Suprema Corte che "non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima del complessivo indennizzo e non la seconda componente - integrativa speciale -, atteso peraltro che quest’ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento (…) non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l’indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale (…) Orbene l’indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della sua rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto dall’art. 2 - primo comma - della legge n. 210/1992. (Trib. Novara, Sez. lavoro, 12/06/2008 - Sito NovaraIUS.it, 2008).
L’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dall’art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso "ex lege" (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, primo comma, e dall’art. 2, secondo comma, della stessa legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959; entrambe le componenti dell’indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall’art. 2, primo comma, della citata legge n. 210 del 1992. (Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2005, n. 15894 - Mass. Giur. It., 2005 - CED Cassazione, 2005).

DANNI RITARDO EROGAZIONE INDENNIZZO
La ritardata erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dall’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, atteso che tale valore viene già tutelato, nella specie, mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 15 aprile 2004). (Cass. civ., Sez. III, 10/11/2008, n. 26883 - Mass. Giur. It., 2008 - CED Cassazione, 2008).
In relazione al ritardo nell’erogazione dell’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie (art. 1, legge n. 210/1992) non è configurabile il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., posto che quest’ultimo riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, il quale, nella specie, risulta già tutelato mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso. (Cass. civ., Sez. III, 10/11/2008, n. 26883 - Resp. Civ., 2009, 1, 91).
La ritardata erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, valore già tutelato, nella specie, mediante l’erogazione dell’indennizzo. Inoltre, considerata la natura non risarcitoria, ma assistenziale, del medesimo, con riferimento alle somme dovute a tale titolo sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno dalla domanda amministrativa. (Cass. civ., Sez. III, 10/11/2008, n. 26883 - Nuova Giur. Civ., 2009, 4, 1, 346, QUERCI).
Non è risarcibile il danno non patrimoniale a fronte del mero ritardo nell’erogazione dell’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie.(Cass. civ., Sez. III, 10/11/2008, n. 26883 - Foro It., 2009, 3, 1, 789).
Non è ammissibile il risarcimento del danno esistenziale, in conseguenza del ritardo con cui è erogata l’indennità di cui alla legge n. 210/1992, in esecuzione di una sentenza che ha riconosciuto il diritto alla corresponsione di tali prestazioni. (Cass. civ., Sez. lavoro, 11/03/2008, n. 6436 - Resp. Civ., 2008, 6, 567).

INTERESSI LEGALI
Poiché l’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992, a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale, nel procedimento amministrativo preordinato all’accertamento del relativo diritto trova applicazione l’art. 7 della legge n. 533 del 1973, dovendosi escludere che la previsione di un complesso procedimento amministrativo possa coinvolgere il meccanismo di salvaguardia della consistenza economica delle prestazioni assistenziali, con la conseguenza che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 15 aprile 2004). (Cass. civ., Sez. III, 10/11/2008, n. 26883 - Mass. Giur. It., 2008 - CED Cassazione, 2008).
L’indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla legge n. 210/1992, ha natura non risarcitoria ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, ed è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contagio; ne consegue che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con l’applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia. (Cass. n. 17047 del 12.11.2003). (Trib. Pavia, Sez. I, 09/05/2008 - Massima redazionale, 2008).
L’indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, ed è alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio Sanitario nazionale; ne consegue che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con la applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia, incluso il disposto dell’art. 1194 c.c. (Cass., n. 17047 del 12.11.2003). (App. Roma, Sez. lavoro, 19/11/2007 - Massima redazionale, 2008).
In caso di indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992 e corrisposto in ritardo, spettano gli interessi legali. (Trib. Ascoli Piceno, 19/07/2005 - Dir. Lav. Marche, 2005, 4, 102).
L’indennizzo, attribuito dall’art. 1 legge n. 210 del 1992 ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali, è titolato in un rapporto di natura assistenziale dal quale scaturiscono una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che, nel caso di ritardo nel pagamento di tali obbligazioni, gli interessi decorrono dalla data di scadenza di maturazione dei singoli ratei (nella specie bimestrali) perché tale è la cadenza di pagamento di detta prestazione, fino a quella in cui sia avvenuto il pagamento della sorte capitale. (Cons. Stato, sez. IV, 15/05/2003, n. 2616 – Foro Amm. CDS, 2003, 1554).
I crediti assistenziali, in quanto soggetti alla regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria – trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito – non richiedono alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori della prestazione. (Trib. Pisa, 20/10/2003 – Gius, 2004, 3, 420).
L’indennizzo da parte dello Stato, attribuito all’articolo 1 della legge n. 210 del 1992 ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali (oltre che agli ammalati da Hiv e ai danneggiati da vaccini) ha natura di prestazione assistenziale in senso lato, derivando dal rapporto assistenziale una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. (Cons. Stato, sez. IV, 17/06/2003, n. 3439 – Guida agli Enti Locali, 2003, 30, 79).
L’indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha natura non già risarcitoria ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, ed è alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale; ne consegue che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con l’applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia, incluso il disposto dell’art. 1194 c.c. (Cass. civ., sez. lav., 12/11/2003, n.17047 – Mass. Giur. It., 2003 – Arch. Civ., 2004, 1112 – Ragiusan, 2004, 241/242, 295).
Poiché l’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992 ha natura non risarcitoria, ma assistenziale, nel procedimento amministrativo preordinato all’accertamento del relativo diritto trova applicazione l’art. 7 della legge n. 533 del 1973, dovendosi escludere che la previsione di un complesso procedimento amministrativo possa coinvolgere il meccanismo di salvaguardia della consistenza economica delle prestazioni assistenziali, anche in considerazione del contenuto dell’art. 429 comma 3 c.p.c., pur limitato a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 della legge n. 412 del 1991. (Cass. civ., sez. lav., 11/05/2002, n. 6799 – Mass. Giur. It., 2002 – Arch. Civ., 2003, 312).
L’esclusione di interessi e rivalutazione espressamente prevista in relazione all’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 2, legge 25 febbraio 1992 (così come modificato dall’art. 7 d.lgs. 23 ottobre 1996 n. 548) da corrispondersi in aggiunta all’indennizzo spettante a favore dei soggetti irreversibilmente danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, relativamente al periodo intercorso tra la manifestazione dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla medesima legge, si riferisce semplicemente alla determinazione della misura dell’assegno una tantum, ma non esclude che, in base ai principi generali, siano comunque dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda amministrativa di liquidazione dello stesso assegno. (Trib. Firenze, 17/03/2001 – Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 531).
È rilevante e non manifestamente infondata, visti gli artt. 134 ss. Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, la q.l.c. dell’art. 2 comma 2 legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dall’art. 7 d.l. 23 ottobre 1996, n. 548, conv. in legge 20 dicembre 1996, n. 641 e dell’art. 1 comma 2 legge n. 641 del 1996, per contrasto con gli art. 2, 32, 38 commi 1 e 3 e 136 cost. nella parte in cui riduce l’indennizzo per il passato del 70% annuo ed esclude il diritto agli interessi ed alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi. (Trib. Firenze, 05/02/1997 – Danno e Resp., 1997, 503, nota di Ponzanelli).
Il diritto all’equo ristoro del danno alla salute risiede nel dovere di solidarietà della collettività nazionale, impersonata dallo Stato che, quando impone trattamenti sanitari obbligatori, prevede misure di ristoro equitative mediante la corresponsione di un indennizzo di natura anche assistenziale che pertanto, qualora mediante l’art. 2 legge n. 210 del 1992 comporti per il passato una riduzione dell’indennizzo del 70% annuo escludendo il diritto agli interessi ed alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi, determina una questione di illegittimità costituzionale non manifestamente in contrasto con gli artt. 2, 32, 38 comma 1 e 3 Cost. (Trib. Firenze, 05/02/1997 – Rass. Dir. Farm., 1997, 239).

TRASFERIMENTO COMPETENZE REGIONI
Allorché una competenza amministrativa sia attribuita dallo Stato alle Regioni (nella specie, in materia di erogazione degli indennizzi per aver contratto infezioni HIV da trasfusioni di sangue), il provvedimento con il quale la Regione si spoglia della competenza medesima e la trasmette ad un ente dipendente (le AUSL), ove non preveda inequivocabilmente il trasferimento delle potestà attribuite dalla legge nella loro pienezza, costituisce mera delega dell’esercizio dei diritti, poteri e doveri spettanti alla Regione, che rimane legittimata passiva in ordine alle azioni giudiziarie intentate dagli utenti del servizio. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Regione Veneto, con la legge reg. n. 35 del 2001, aveva attribuito alle AUSL solo potestà istruttorie ed esecutive nella erogazione delle provvidenze, senza margini di discrezionalità, e che solo con la successiva legge reg. Veneto n. 23 del 2007, inapplicabile "ratione temporis", era stato previsto un effettivo trasferimento di funzioni, il cui processo era ancora da completare perché in attesa delle ulteriori determinazioni attuative). (Rigetta, App. Venezia, 11 Gennaio 2006). (Cass. civ., Sez. lavoro, 01/07/2008, n. 17976 - Mass. Giur. It., 2008 - CED Cassazione, 2008).

EMODIALISI – AUTOTRASFUSIONE
L’art. 1 della legge n. 210 del 1992 - che prevede l’erogazione di un indennizzo da parte dello Stato a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da trasfusioni di sangue - mira a tutelare il rischio che il donatore sia affetto da una infezione che venga trasmessa al donatario attraverso una trasfusione, nozione che, pertanto, non ricomprende la cosiddetta autotrasfusione ovvero la circolazione extracorporea del sangue, dovendosi escludere che il soggetto a cui venga iniettato il proprio sangue rischi di contrarre infezioni nuove rispetto a quelle di cui è portatore. Né può ritenersi ammissibile una interpretazione analogica della normativa - che si fonda su specifici presupposti e consente l’attribuzione di benefici economici con onere per le pubbliche risorse - non potendosi invocare, in senso contrario, l’orientamento espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, le cui linee guida non costituiscono fonte normativa idonea a modificare la legge formale. (Nella specie, relativa ad un caso di contagio HCV da parte di paziente emodializzato, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha pure rilevato che, ove si ipotizzasse che una patologia fosse stata cagionata in ragione dell’insufficiente "pulizia" della macchina per emodialisi dalle sostanze lasciate da altro paziente, la fonte del risarcimento andrebbe individuata nella responsabilità contrattuale che lega l’azienda ospedaliera al paziente e non nella legge n. 210 del 1992) (Rigetta, App. Venezia, 2 Novembre 2006). (Cass. civ., Sez. lavoro, 01/07/2008, n. 17975. Mass. Giur. It., 2008 - CED Cassazione, 2008).
L’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 non spetta a chi abbia contratto un’infezione Hcv a seguito di un trattamento emodialitico. (Cass. civ., Sez. lavoro, 01/07/2008, n. 17975 - Foro It., 2008, 11, 1, 3168).

VALUTAZIONE DANNO INDENNIZZABILE
La normativa di tutela dettata dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, e dall’art. 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l’indennizzo in favore dei suddetti soggetti, non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica che non hanno però, in ragione dello stato "quiescente" della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l’assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 25 Gennaio 2005). (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/06/2008, n. 17158 - Mass. Giur. It., 2008 - CED Cassazione, 2008).
Posto che i benefici previsti per i soggetti indicati dalla l. 25 febbraio 1992 n. 210 non trovano applicazione quando le lesioni permanenti dell’integrità psicofisica non abbiano, in ragione dello stato "quiescente" dell’infermità, alcuna incidenza sulla capacità di produzione di reddito, non può essere riconosciuto il diritto a percepire l’indennizzo in capo al soggetto affetto da infezione Hcv post-trasfusionale, il quale non presenti sintomi e pregiudizi funzionali attuali, stante l’assenza di citolisi epatica in atto. (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/06/2008, n. 17158 - Foro It., 2008, 11, 1, 3168).
In virtù di una lettura costituzionalmente orientata (in relazione ai parametri generali fissati negli artt. 2 e 32 della Costituzione) della normativa di tutela contenuta nella legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione ed emoderivati, l’indennizzo previsto da tale legge in favore dei suddetti soggetti - avente carattere assistenziale e non comparabile, perciò, con il risarcimento del danno - è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto a percepirlo anche da parte del soggetto affetto da contagio HCV (comportante sicuramente un danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata sentenza di merito con la quale era stata riconosciuta la spettanza di detto indennizzo in favore di un soggetto che, a seguito di trasfusione, era rimasto affetto da c.d. "epatite silente", come tale determinante un danno permanente alla salute, anche in virtù del regime di vita che tale patologia cronica lo avrebbe costretto ad osservare, rimanendo irrilevante in proposito il richiamo alla suddetta tabella allegata al d.P.R. n. 834 del 1981 operato dal ricorrente Ministero, influente invero ai soli fini dell’individuazione dei parametri di liquidazione dell’indennizzo stesso). (Rigetta, App. Firenze, 13 Febbraio 2004). (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/05/2007, n. 10214 - Mass. Giur. It., 2007 - CED Cassazione, 2007).
L’indennizzo previsto dall’art. 1 legge n. 210/1992 spetta a chi sia stato contagiato da Hcv a seguito di trasfusione, anche nell’ipotesi di c.d. epatite silente, in cui non sono presenti sintomi e pregiudizi funzionali attuali. (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/05/2007, n. 10214 - Foro It., 2007, 7-8, 1, 2039).
Il danno alla salute - e non già l’incapacità lavorativa generica - rappresenta l’unità di misura che deve poter essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo nei casi di affezione da H.c.v. a seguito di trasfusione. Non avrebbe senso infatti fare riferimento alla lesione alla salute e misurare l’entità delle conseguenze che da essa derivano sulla base della riduzione della capacità lavorativa o altri criteri ancorati all’attitudine a produrre reddito, dovendosi invece affermare l’identità concettuale tra menomazione dell’integrità psico-fisica, espressamente richiamata dalla normativa dell’indennizzo e danno biologico in senso naturalistico, inteso ciò in senso stretto, come menomazione dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerato, quale parametro certo, immediato e universale, dal momento che lo stesso evento lesivo produce un eguale pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani, con la conseguenza che il metodo di valutazione del danno deve tener conto dell’insensibilità rispetto ai profili reddituali. (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/05/2007, n. 10214 - Ragiusan, 2008, 287-288, 198).
Gli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, disponendo che l’indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie è corrisposto dallo Stato "alle condizioni e nei termini previsti dalla presente legge" , mediante assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, escludono la fondatezza della pretesa volta ad ottenere la determinazione dell’indennizzo in misura corrispondente all’ammontare del danno effettivamente subito, ostandovi la "ratio" stessa della legge, volta non già a risarcire integralmente, ma ad indennizzare i soggetti danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, nel quadro della solidarietà sociale che rinviene la sua fonte normativa nell’art. 2 Cost., ed alla quale la legge in questione ha inteso dare concreta attuazione. Nè sussistono dubbi di legittimità costituzionale di tale disciplina, in riferimento al diritto costituzionale vivente, quale risulta dalle sentenze della Corte costituzionale n. 27 del 1998 e n. 38 del 2002, avendo le stesse precisato che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità quanto alla misura dell’indennizzo, ed è abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell’equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato. (Cass. civ., Sez. III, 26/07/2005, n. 15611 - Mass. Giur. It., 2005 - CED Cassazione, 2005).

COMPOSIZIONE INDENNIZZO
Secondo l’orientamento assunto dalla Suprema Corte l’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dall’art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso ‘ex lege’ (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, primo comma, e dall’art. 2, secondo comma, della stessa legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959. (Trib. Novara, Sez. lavoro, 12/06/2008 - Sito NovaraIUS.it, 2008).
L’indennizzo di cui all’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, previsto a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, consta di un importo fisso ex lege – assegno reversibile per quindici anni – e dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. (Trib. Benevento, Sez. lavoro, 23/04/2008 - Massima redazionale, 2008).

CONTAGIO EPATICO DEGLI OPERATORI SANITARI
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo (consistente in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla Tab. B) allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, del e successive modificazioni) da parte dello Stato. L’indennizzo spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica, conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210). L’indennizzo viene corrisposto nella forma di assegno non reversibile, con decorrenza del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esso è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed è integrato da una somma pari all’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, anch’essa da rivalutarsi. (Trib. Pavia, Sez. I, 26/02/2008 - Massima redazionale, 2008).
Alla luce della sentenza della Corte cost., 26 novembre 2002, n. 476, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui prevede l’indennizzo solo per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, contraggono l’infezione da H.i.v. e non anche l’epatite C, è illegittimo il provvedimento che nega detta provvidenza all’operatore sanitario che abbia contratto tale ultima malattia a seguito di contatto con il sangue e suoi derivati infetti. (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 12/06/2006, n. 2266 - Ragiusan, 2007, 273-274, 244).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, 26 novembre 2002, n. 476 – che ha ritenuto totalmente ingiustificata, nel testo dell’art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210, la mancata previsione di un indennizzo a favore degli operatori sanitari che abbiano contratto un’epatite virale di tipo C a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti, diversamente da quanto previsto per le infezioni da Hiv – sussiste l’obbligo dell’amministrazione di nuovamente provvedere sull’istanza del dipendente intesa ad ottenere l’indennizzo medesimo in conformità alle situazioni contenute nella detta sentenza. (T.A.R. Lazio, sez. I, 13/03/2003, n. 1943 – Ragiusan, 2003, 233/234, 327).

GIURISDIZIONE – COMPETENZA
Per il contenuto dell’art. 1 della L. n. 210/1992 (che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, il "diritto" ad un indennizzo da parte dello Stato) la relativa situazione giuridica ha consistenza di diritto soggettivo, confermata dalla circostanza che l’Amministrazione deve, al riguardo, operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale. Del resto lo stesso art. 6 di detta L. n. 210/1992, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera è esperibile l’azione davanti al Giudice ordinario competente. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 19/05/2008, n. 4502 - Massima redazionale, 2008).
L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 e 32 cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant’è che esso è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del S.s.n. Pertanto le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c. (Cass. civ., Sez. lavoro, 21/10/2000, n. 13923). (Trib. Benevento, 27/03/2007 - Massima redazionale, 2007).
L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant’è che esso è alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del S.s.n.; pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall’art. 442 c.p.c., e quindi in riferimento ad esse trova applicazione anche l’art. 444 c.p.c., come modificato dall’art. 86 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che prevede che le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall’art. 442 c.p.c. sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore (Cassazione civile, sez. lav., 9 maggio 2003. n. 7141). (App. Potenza, Sez. lavoro, 08/02/2007 - Massima redazionale, 2007).
L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall’art. 442 c.p.c., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l’art. 444 c.p.c., come modificato dall’art. 86 del D.Lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall’art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore; tale competenza rimane invariata anche quando l’amministrazione convenuta finisca della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato (Cass. n. 18606/2005, Cass. n. 6799/2002 e Cass. n. 13923/2000). (Trib. Bari, Sez. III, 06/02/2007 - Massima redazionale, 2007).
Alla stregua dell’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, il "diritto" ad un indennizzo da parte dello Stato - non è consentito dubitare della consistenza di diritto soggettivo della relativa situazione giuridica, confermata dall’essere chiamata, l’amministrazione, ad operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale. La stessa legge, del resto, all’art. 6, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera è esperibile l’azione davanti al giudice ordinario competente. Né, peraltro, si configura, in materia, giurisdizione esclusiva amministrativa, atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alle "attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale." (art. 33, comma secondo, lett. e) del d.lgs. n. del 1998, come sostituito dall’art. 7, lett. a) della legge n. 205 del 2000). Pertanto, nella materia dei pubblici servizi sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le "controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore. Conseguentemente, le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto della giurisdizione definito dall’art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall’art. 442 del codice di procedura civile. (Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Genova, 3 Giugno 2002). Cass. civ., Sez. Unite, 08/05/2006, n. 10418 - Mass. Giur. It., 2006 - CED Cassazione, 2006).
La controversia relativa alla domanda di indennizzo in favore di coloro che, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbiano riportato lesioni o infermità, rientra nelle giurisdizione del g.o.. In queste ipotesi, infatti, l’amministrazione opera accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, senza esercitare alcuna discrezionalità, rispetto ai quali si configura un «diritto» all’indennizzo da cittadino. L’art. 6 della legge 25 febraio 1992, n. 210, del resto, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico ospedaliera l’azione è esperibile davanti al g.o. (Cass. civ., Sez. Unite, 08/05/2006, n. 10418 -Giornale Dir. Amm., 2006, 8, 885).
Le controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario. (Cass. civ., Sez. Unite, 08/05/2006, n. 10418 - Resp. Civ., 2006, 10, 852).
Appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia relativa all’indennizzo previsto in favore di chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità con conseguente menomazione permanente dell’integrità psico-fisica. (Cass. civ., Sez. Unite, 08/05/2006, n. 10418 - Foro It., 2006, 9, 1, 2321).
A norma dell’art. 7, lett. a) della legge n. 205 del 2000, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le controversie in materia di vaccinazione obbligatoria disciplinata dalla legge n. 210 del 1992, da cui siano derivate lesioni o infermità. (Cass. civ., Sez. Unite, 08/05/2006, n. 10418 - Ragiufarm, 2006, 96, 24).
L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall’art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l’art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assiste

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