RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Durante un intervento in elezione (programmato) si instaura fra paziente e medico un contratto che può essere caratterizzato dal presupposto/condizione essenziale di “non trasfusione”, come parte integrante, insuperabile ed imprescindibile dell’accordo.
Parallelamente si instaura un ulteriore contratto sanitario fra paziente e struttura sanitaria (consistente nella degenza, assistenza sanitaria, fornitura di strumenti medico-chirurgici, ecc.) caratterizzato ...
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Alla responsabilità contrattuale (dei medici e della struttura sanitaria) si aggiunge quella extracontrattuale per violazione del principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. nonché per il fatto degli ausiliari (medici e paramedici) ai sensi dell’art. 2049 c.c. in solido ex art. 2055 c.c.
La causa petendi si estende quindi alla lesione (art. 2043 c.c.) del diritto inviolabile (art. 2 Cost.) del danneggiato di vivere la propria esistenza anche ...
INOPERATIVITA’ DELLO STATO DI NECESSITA’
Non può soccorrere lo stato di necessità poichè non risultano infatti applicabili gli artt. 2045 c.c. e 54 c.p. in quanto norme secondarie, non idonee sotto il profilo della gerarchia delle Fonti, a derogare quanto disposto primariamente dalla Costituzio ne all’art. 32, comma 2, che fa divieto invalicabile di sottoporre alcuno a determinati trattamenti sanitari non obbligatori per legge (le trasfusioni di sangue non lo sono!); lo stato di necessità, ...
INESISTENZA DI UN “DOVERE DI INTERVENTO MEDICO”
Non si ravvisano nel nostro Ordinamento norme che permettono (o che impongono) ad un medico di praticare un trattamento sanitario contro la volontà del paziente.
Se ciò avviene, al di fuori dei casi previsti, dall’art. 32, comma 2, Cost., la responsabilità dei convenuti è in res ipsa loquitur!
Pertanto, nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il suo consenso e a maggior ragione contro la sua volontà.
Come ...
INESISTENZA DI UN CONFLITTO FRA VITA E RELIGIONE
Deve essere stigmatizzato il tentativo di spostare la vicenda del paziente (Testimone di Geova o di altro credo religioso) su quello che viene definito un “conflitto fra diritto di libertà religiosa e il diritto alla vita” con l’evidente intento di stimolare una reazione emotiva su un credo religioso “socialmente inacettabile”.
Una precisazione è d’obbligo: la violazione della libertà religiosa è solo una (non ...
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