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…segue lettera al visitatore
…..riceviamo quotidianamente lettere e telefonate con cui ci vengono chieste informazioni sulla possibilità/probabilità di riuscita nelle procedure per l’ottenimento dell’indennizzo e del risarcimento dei danni. Senza andare nel dettaglio, desideriamo informare gli utenti che ogni caso è diverso poiché le principali incognite (da riassumersi: decadenza e/o prescrizione; ascrivibilità tabellare e/o invalidità permanente; nesso di causalità; responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale; ecc.) si coniugano con le diverse situazioni prospettate dal caso concreto. In particolare, per l’indennizzo: i documenti sanitari depositati con la domanda all’Asl e le date diagnostiche ivi contenute; le dichiarazioni scritte rese nella domanda (es. conoscenza del danno/epatite in epoca remota); dichiarazioni rese in sede di ricorso amministrativo (la più ricorrente e la peggiore: “…non ero a conoscenza dell’esistenza della legge 210/1992…”); ecc. Per il risarcimento: l’allegazione o meno degli esiti della domanda di indennizzo o del verbale C.M.O. che può indicare una data di conoscenza del danno precedente ai 5 anni di prescrizione; ecc. Si deve inoltre precisare che ogni asl, ogni regione, ogni C.M.O. e ogni giudice ha approcci, interpretazioni diverse dei fatti, della medicina legale, del diritto e della giurisprudenza. Quanto sopra deve essere ridotto ad un denominatore comune per tutti i diversi casi: l’azione amministrativa-giudiziaria, per l’indennizzo, e quella giudiziaria, per il risarcimento del danno, saranno tutte perseguibili con successo solo se vengono allegati e provati i fatti essenziali: evento trasfusionale; nesso causale; gravità del danno; epoca della conoscenza della patologia e/o del danno epatico: mai 3 anni prima nel caso di trasfusioni dopo luglio 2007 e mai 10 anni prima per le trasfusioni precedenti detta data – L. 238/1997 (per l’indennizzo L. 219/1992) nonché mai 5 anni prima (per il risarcimento del danno). Allegare e provare tutto equivale a provare troppo (si pensi al momento di conoscenza del danno-patologia che rappresenta il più grave problema per il decorso della decadenza e della prescrizione dell’indennizzo e del risarcimento!). In sintesi si comunica agli utenti che tutte – o quasi tutte - le pratiche (indennizzo e/o risarcimento) sono praticabile con successo ma con la precisazione che il nostro lavoro di avvocati è spesso e purtroppo quello demolire gli errori (es. deposito test HCV con data remota) fatti dal paziente danneggiato in fase di domanda di indennizzo: allegazioni di documenti controproducenti! Avvocato Renato Mattarelli
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